Obblighi della manutenzione elettrica

L'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici è sancito dal DM 37/08, art. 8, comma 2:
"Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate."
Inoltre nel luoghi di lavoro, l'obbligo della manutenzione degli impianti elettrici, per quanto riguarda la sicurezza delle persone, è sancito dal DLgs 9 ap1ile 2008 n. 81.L'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione è richiamato anche dal DPR 462/01 e dall'art. 2087 del Codice Civile sulle verifiche degli impiamti.
ATTENZIONE
Nei luoghi di lavoro la mancanza della manutenzione, resa evidente dallo stato di decadimento dell'impianto elettrico, è penalmente sanzionata, in base agli articoli del DLgs 81/08, anche se non provoca alcun infortunio (reato di pericolo), in particolare nell'art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro:
"Il datore di lavoro è punito ... con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1000 € a 4800 € per la violazione degli articoli 64..."
Se la mancanza di manutenzione provoca un infortunio, si configura la responsabilità per colpa, per non avere cioè agito con diligenza, prudenza e perizia. Ovviamente questo vale ovunque e non soltanto sui luoghi di lavoro.

L'obbligo della manutenzione discende anche da una serie di disposizioni legislative e regolamentari specifiche concernenti attività ed edifici particolari.
-Attività soggette al controllo dei Vigile del Fuoco;
-Attività turistico-alberghiere;
-Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
-Edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
-Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento;
-Impianti sportivi;
-Edifici scolastici;
-Distributori stradali di GPL per autostazioni.
La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l'impianto è soggetto.
L'intervallo di tempo puo essere di alcuni anni, (per esempio 5 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, sono richiesti intervalli di due anni:
-Posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
-Posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;
-Edifici ai quali abbia accesso il pubblico;
-Cantieri;
-Locali medici.
Nel caso specifico del nostro territorio è importante alternare all'anno dedicato alla manutenzione quello per una verifica dell'impianto.

Riferimento TuttoNormel Supplemento 2014