Impianti condominiali
In base all'art. 1130 c.c., gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di "curare la tenuta del registro di
anagrafe condominiale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" del condominio stesso.
Il registro di anagrafe condominiale deve contenere, per gli impianti delle zone comuni, i seguenti documenti: - la DICO dell'impianto (o in sua assenza la DIRI), per gli impianti realizzati a partire dal 13/3/90; - la DICO relativa agli eventuali interventi di adeguamento dell'impianto previsti per legge, per gli impianti realizzati prima del 13/3/90; - la documentazione relativa alla manutenzione periodica degli impianti (prevista dal DM 37/08 e dal DLgs 81/08, art. 86 per i luoghi di lavoro); - il verbale di verifica periodica ai sensi del DPR 462/01, per gli impianti delle unità immobiliari adibite a luogo di lavoro. Il Decreto Legislativo n. 145 del 23 Dicembre 2013 ha apportato alcune significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli uffici. Nello specifico, il D.L. inserisce la precisazione "delle parti comuni dell'edificio", il che delimita l'ambito dell'informativa oggetto del registro di anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni condominiali e non anche a quelli delle porzioni di proprietà privata. Riferimento TuttoNormel e Sole24 2013 |