Normative per il tuo impianto elettrico

Perdersi nel quadro normativo riguardante la manutenzione degli impianti elettrici, nonchè degli impianti di automazione, gli impianti di antincendio e gli impianti speciali (videosorveglianza, antintrusione) è quasi scontato. Le normative sono tantissime e non tutte chiare, per questo è necessario conoscere quelle giuste per evitare di incappare in pesanti sanzioni.
Abbiamo deciso di documentarci attraverso la Gazzetta Ufficiale, la documentazione presente sul sito dell´UNI (Ente Italiano di Normazione) e quella presente nel sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per proporvi tutta la normativa che dovreste conoscere in modo semplice ed intuitivo.

Conoscere gli impianti di automazione, antincendio e gli impianti speciali


Il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008 ci offre un´esauriente spiegazione di quali sono, nello specifico, gli impianti da sottoporre a manutenzione e controlli regolari; riportando inoltre gli obblighi del proprietario o committente dell´attività.

Conoscere gli impianti a cui la norma fa riferimento

D.M. 37/2008 Art.1
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

  1. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  3. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. g) impianti di protezione antincendio

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.


Obblighi del committente o del proprietario


D.M. 37/2008 Art.8
1. Il committente ` tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. -omissis-


Sicurezza sui luoghi di lavoro


Il Decreto legislativo 81 del 2008 illustra tutta la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli articoli 64 e 68 indicano in particolar modo gli obblighi del datore di lavoro, nonchè le sanzioni in cui incorre in caso di negligenza o mancata applicazione delle norme.

Obblighi del datore di lavoro


D.lgs. 81/2008 Art.64
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:

  1. a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  2. b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  3. c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  4. d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  5. e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.


Sanzioni per il datore di lavoro

D.Lgs 81/2008 Art.68, comma 1b. 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: -omissis- b) con l´arresto da due a quattro mesi o con l´ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1 -omissis-


Normativa sui sistemi di rivelazione incendi


Possiamo trovare delle linee Guida nella Norma UNI 11224/2011, ad eccezione di alcune strutture specifiche che trovano la propria regolamentazione in specifici Decreti Ministeriali.


Tipo di attività Metri quadri N. posti letto N. persone Locali

Attività commerciali

Superfice superiore ai 400 mq      
Uffici di nuova realizzazione     Più di 100 presenti  
Strutture alberghiere...   Più di 100    
Strutture alberghiere...   Più di 25   Depositi di materiale combustibile con superfice superiore ai 12 mq
Scuole     Più di 100 presenti Con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq
Strutture sanitarie e ospedali
Locali di pubblico spettacolo       Con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq
Impianti sportivi al chiuso     Superiore a 1000  
Impianti sportivi all’aperto     Superiore a 5000 Ambienti interni
Impianti sportivi in generale       Depositi di materiale combustibile con superficie superiore 25mq
Edifici di interesse storico ed artistico
Stazioni delle Metropolitane
Depositi GPL       Capacità superiore a 200.000 Kg
Nelle attività estrattive       Condotte mediante perforazione quali cave e miniere


Scadenziario dei controlli

Le verifiche avranno frequenza diversa a seconda della tipologia di attività in cui sono installati gli impianti.
La nostra azienda da anni supporta le imprese, contattaci, analizzeremo insieme la tua situazione attuale.

Controllo Abitazione Attività generiche con obbligo di rivelazione incendi Attività generiche Locali ad uso medico Luoghi di pubblico spettacolo Condomini(**)
PROVE FUNZIONALI
Interruttori differenziali con tasto di prova 1 mese 1 mese 1 mese 1 mese 1 mese 1 mese
Controllo di apparecch illuminanti di emergenza 5 anni 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi
PROVE STRUMENTALI
Verifica impianti elettrici per illuminazione e F.E.M., verifica impianto di terra e verifica funzionalità pulsante di sgancio tensione elettrica. 5 anni 6 mesi 2 anni 1 anno 1 anno 6 mesi/
1 anno
Rivelatori d'incendio e dispositivi di spegnimento automatico 6 mesi 6 mesi
verifiche secondo 462/01(*) np 2 anni 5 anni 2 anni 2 anni np

(*)Verifica impianto messa a terra

Fonti: Sito della Gazzetta Ufficiale, sito dell´Ente Italiano di Normazione(UNI), sito del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.


Riferimento DM 37/8 - DLgs 81/8 - Norma UNI 11224/2011